Sanita' - Catanzaro, 06/05/2020
Sono pervenuti alcuni quesiti in relazione all’Ordinanza richiamata in oggetto, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al rientro delle persone fisiche nella Regione Calabria” e specificamente a quanto fissato al punto 3 “i rientri consentiti dovranno essere seguiti dall’isolamento volontario domiciliare (14 giorni), previa prescrizione del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente - con le modalità già fissate dalle Ordinanze regionali vigenti alla data di emanazione della presente - che ne darà comunicazione al Sindaco per i provvedimenti di competenza”. A tal proposito si precisa che per isolamento volontario domiciliare deve intendersi la quarantena di 14 giorni. Qualora insieme al cittadino residente in Calabria rientri anche un accompagnatore “non residente”, anche per quest’ultimo – oltre alle sanzioni previste dall’Ordinanza n. 38/2020 - si applica la misura della quarantena di 14 giorni.
aggiornato il 06 maggio 2020 alle 23:13
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