P.A.T (Prodotti Agroalimentari Tradizionali)
Ai sensi della circolare del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 21/12/1999 - N. 10 sono considerati prodotti agroalimentari tradizionali, da inserire negli elenchi regionali e provinciali, i prodotti destinati all'alimentazione umana elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea e nell'allegato I del Regolamento (CEE) n.2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, nonché i prodotti liquorosi, purché ovviamente abbiano i requisiti di cui al 2° comma dell'art.1 del D.M. 350/99. Non vanno invece inseriti negli elenchi in parola i prodotti registrati come D.O.P. o I.G.P.. Qualora un prodotto, successivamente al suo inserimento nell'elenco venga registrato ai sensi del Reg. (CEE) n.2081/92, verrà depennato dall'elenco regionale o provinciale e dall'elenco nazionale.
L'inserimento nell'elenco potrà avvenire su iniziativa delle Regioni e delle Province autonome o su istanza di soggetti pubblici o privati, una volta che l'Ente regionale o provinciale abbia accertato che il prodotto per il quale si chiede l'inserimento nell'elenco possieda i requisiti di cui al 2° comma dell'art.1 del D.M. 350/99.
Entro il 12 aprile 2000 le Regioni e le Province autonome trasmetteranno al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, l'elenco dei prodotti tradizionali. Per ciascun prodotto tradizionale dovrà essere compilata una scheda identificativa contenente i seguenti elementi:
categoria; nome del prodotto, compresi sinonimi e termini dialettali; territorio interessato alla produzione; descrizione sintetica del prodotto; descrizione delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura; materiali, attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione e il condizionamento; descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura; elementi che comprovino che le metodiche siano state praticate in maniera omogenea e secondo regole tradizionali per un periodo non inferiore ai 25 anni.
Con la Circolare n. 2 del 24 gennaio 2000 - prot. 60194 il Ministero ha ulteriormente specificato che, per i prodotti che richiedono le deroghe di cui all’art. 8, comma 2 del D. Lgs. 173/98, deve in ogni caso essere indicata nella scheda la rispondenza del prodotto finale ai requisiti di salubrità e sicurezza previsti dalla normativa vigente.
La Circolare 3 luglio 2000 – prot. 62359 ha individuato l’elenco delle categorie dei prodotti tradizionali all’interno delle quali le Regioni e Province autonome devono iscrivere i loro prodotti:
- bevande analcoliche, distillati e liquori
- carni (e frattaglie) fresche e loro preparazioni
- condimenti
- formaggi
- grassi (burro, margarina, oli)
- prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati
- paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria
- preparazioni di pesci, molluschi e crostacei e tecniche particolari di allevamento degli stessi
- prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo escluso il burro.
La stessa circolare stabilisce inoltre che:
- il nome che individua il prodotto tradizionale non può costituire oggetto di richiesta di deposito e di registrazione di marchio;
- l’eventuale nome geografico con il quale viene individuato il prodotto tradizionale è solo funzionale a tale identificazione e non può assumere il valore di una attestazione di origine o di provenienza e nemmeno costituire il fondamento di un provvedimento di riconoscimento dell’origine del prodotto stesso;
- all’atto dell’immissione al consumo i prodotti inseriti nell’elenco nazionale non possono fregiarsi della qualificazione “tradizionale” (stante l’orientamento contrario espresso dalla Commissione europea) ma potranno esclusivamente contenere, nell’etichettatura, il riferimento al predetto elenco.
Nell'ultima revisione dell'elenco da parte del Ministero - la ventunesima del 2021, pubblicata sulla G.U. – Serie Generale n. 48 del 26.02.2021 s. ord. n. 15 e scaricabile a questo link, i PAT della Regione Calabria sono 269.
La procedura per la revisione e l’aggiornamento dell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Calabria è prevista dal Decreto del Dirigente Generale n. 15654 del 30 settembre 2004.
Gli interessati possono richiedere l'inserimento/revisione nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Calabria compilando gli allegati pubblicati nella sezione "modulistica".
Bevande analcoliche, distillati e liquori
dalla scheda n°1 alla scheda n°11
Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione
dalla scheda n°12 alla scheda n°39
Formaggi
dalla scheda n°40 alla scheda n°62
Grassi (Burro, Margarina, Oli)
dalla scheda n°63 alla scheda n°65
Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati
dalla scheda n°66 alla scheda n°68
Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati
dalla scheda n°70 alla scheda n°95
Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati
dalla scheda n°97 alla scheda n°138
Condimenti
scheda n°139
Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria
dalla scheda n°140 alla scheda n°182
Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria
dalla scheda n°183 alla scheda n°224
Prodotti della gastronomia
dalla scheda n°225 alla scheda n°236
Preparazioni di pesci, molluschi e crostacei e tecniche particolari di allevamento degli stessi
dalla scheda n°237 alla scheda n°257
Prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo escluso il burro)
dalla sceda n°258 alla sceda n°268
Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria
scheda prodotto n°143 della XIX^ revisione - anno 2019
Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria
scheda prodotto n°147 della XXI^ revisione - anno 2021