Patrimonio Faunistico e caccia
L'attività venatoria si svolge in base ad una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono e che posseggano i requisiti previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla Legge Regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i. " Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio. ".
L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito di licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi ed infortuni nel rispetto dei minimi previsti dall'articolo 12, comma 8, della legge n. 157/92. Nei dodici mesi successivi al primo rilascio della licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza da almeno tre anni e che non abbia commesso violazione comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 157 dell'11/2/1992.
Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è, inoltre, necessario il possesso di un apposito tesserino regionale, distribuito dall'Amministrazione Provinciale e rilasciato gratuitamente dal Comune di residenza ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché la forma di caccia prescelta in via esclusiva e gli ambiti di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Prima di iniziare l'attività venatoria nel posto prescelto, vanno effettuate a cura dell'utente, le annotazioni prescritte sul tesserino regionale. Per l'esercizio della caccia in regione diversa da quella di residenza, è necessario, a cura di quest'ultima, che siano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopra menzionate.
Il tesserino regionale viene rilasciato ai richiedenti previa consegna di fotocopia della ricevuta di versamento (a mezzo MAV) della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 18 della L.R. n.9/1996 e dell'esibizione della licenza di porto di fucile in corso di validità.
I tesserini regionali previsti per l'esercizio dell'attività venatoria vanno restituiti entro la fine di febbraio al Comune che li ha rilasciati, che a sua volta, entro i successivi 15 giorni, li consegnerà alla provincia, allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento.
Sono disponibili online i servizi all'utenza ai fini del rilascio dei tesserini per l'esercizio venatorio e della gestione dei versamenti previsti al fine del loro ottenimento.