Usi Civici
L'uso civico è un diritto perpetuo, che spetta a coloro che compongono una determinata collettività, delimitata territorialmente di godere di terreni o beni immobili appartenenti alla collettività medesima (in modo indiviso). L’uso civico è un diritto di origine antichissima, il cui contenuto è molto vario.
Il diritto si esplica tramite l'esercizio di usi finalizzati a soddisfare i bisogni essenziali della collettività.
I diritti di godimento più diffusi riguardano l'esercizio del pascolo, del legnatico e dello stramatico (consistente nel diritto di raccogliere erba secca e foglie per la lettiera degli animali).
Gli usi civici costituiscono diritto inalienabile, imprescrittibile e inusucapibile della comunità locale alla quale appartengono. I beni di uso civico non possono formare oggetto di diritti speciali a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
La Regione Calabria ha attuato la normativa statale con la legge regionale 21/08/2007 n. 18 rubricata “Norme in materia di usi civici” e ss.mm.ii.
Con Regolamento Regionale n. 15 del 30.12.2024, pubblicato in pari data sul BURC n. 270, la Regione Calabria ha attuato la legge regionale 18/2007 e ha disciplinato l’Elenco Regionale degli Istruttori e Periti Demaniali previsti dall'art.13 della stessa legge.
La legge regionale n. 18 del 2007 e ss.mm.ii. ha riservato alla competenza della Regione le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo, nonché i compiti espressamente riservati dalla legislazione vigente.
L’art. 14 c. 1 della L.R. 18/2007 prevede che “Le funzioni amministrative in materia di usi civici sono delegate ai Comuni nel rispetto della normativa statale vigente”.
L’art. 15 della L.R. 18/2007 ai commi 1 e 2 prevede che “Le Amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l'atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale in esito all'istruttoria affidata al perito istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative. Il provvedimento finale diviene efficace a seguito di controllo del dipartimento competente, che esercita l'esame di legittimità sul provvedimento”.
L’art. 15 della L.R. 18/2007 comma 8 prevede che “Le spese per l'istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono a carico delle parti private interessate e sono determinati in misura non superiore a quella prevista dalla normativa vigente in materia. La parcella professionale è validata dal Comune a conclusione delle operazioni demaniali affidate, previo parere di congruità del Comune ai sensi della normativa vigente, e successivamente, al controllo di cui al comma 3”. L’articolo 5 del regolamento regionale 15/2024 disciplina le modalità per conferimento dell’incarico ai periti/istruttori.