Applicazione sanzione condoni

Applicazione Sanzione Condoni L. n.47/85- L. n.724/94

 

L'obbligatorietà dell'applicazione della sanzione pecuniaria paesaggistica- anche nel caso di sanatorie edilizie di cui alla Legge n. 47/85- è prevista dal comma 46 dell' Art 2 della Legge 662/1996 che dispone "Per le opere eseguite in aree sottoposte a vincolo di cui alla Legge 29 Giugno 1939 n. 1497, e al Decreto-Legge 27 Giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 Agosto 1985, n. 431, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista all'Art.15 della citata Legge n. 1497 del 1939".

 

Documenti e modulistica

  • L’obbligatorietà dell’applicazione della sanzione pecuniaria paesaggistica – anche nel caso di sanatorie edilizie di cui alla legge n. 47/85 – è prevista dal comma 46 dell’Art. 2 della Legge 662/1996 che dispone: “Per le opere eseguite in aree sottoposte a vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al Decreto-Legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il versamento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’Art. 15 della citata legge n. 1497 del 1939.”
  • L’amministrazione regionale già con circolare n. 10176 dell’1.10.1997 regola le procedure applicative per la corretta applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 15 della legge 1497/39 e rimette alle Amministrazioni Comunali le direttive a cui attenersi scrupolosamente nell’invio dei progetti alla Struttura Regionale deputata alla determinazione della sanzione, ribadendo che la concessione in sanatoria non potrà essere rilasciata se non dopo il pagamento dell’indennità.

Pertanto il privato, per il tramite dell’Amministrazione Comunale, dovrà attivarsi per l’avvio della procedura inerente il pagamento dell’indennità risarcitoria ambientale di cui sopra.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DM 26.09.1997