Accertamento compatibilità paesaggistica

Accertamento Compatibilità Paesaggistica Art.167 DLgs42/04

 

Nelle zone del territorio sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale, la sanatoria di opere edilizie è possibile nei soli casi tassativamente previsti dal D.Lgs 42/2004 e, previo ottenimento dell'Accertamento di compatibilità paesaggistica.

L'accertamento di compatibilità paesaggistica è previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 167 del Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 al fine di verificare la compatibilità di alcuni interventi edilizi realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione rilasciata. La possibilità di sanare opere realizzate senza titolo, in campo di tutela paesaggistica, si limita agli interventi che non abbiano comportato aumenti volumetrici o di superfici utili, interventi manutentivi, interventi che abbiano comportato l'impiego di materiali difformi da quelli previsti dall'autorizzazione paesaggistica.

 

Documenti e modulistica

Accertamento Compatibilità paesaggistica - Art. 167 D.Lgs 42/04

Fermo restando il principio sancito dall'art. 146, c.4, secondo il quale l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, il Codice prevede in alcuni particolari casi (art. 167, commi 4 e 5), l'accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell'Autorità Amministrativa competente anche a seguito della realizzazione degli interventi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001 n. 380.

A tal proposito è utile sottolineare come la Circolare 33 del 26 Giugno 2009 del Segretariato Generale del Ministero per i beni e le Attività Culturali abbia chiarito i termini indicati dall'art. 167, c.4, lettera a, secondo cui:

1. per "lavori" si intendono gli interventi su fabbricati legittimamente esistenti, ovvero gli interventi strettamente connessi all'utilizzo di altri immobili ed aree che non comportino modificazioni delle caratteristiche peculiari del paesaggio, purchè gli interventi stessi siano conformi ai piani paesaggistici vigenti;

2. per "superfici utili" si intende qualsiasi qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione. Sono ammesse le logge e i balconi nonchè i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 25% dell'area di sedime del fabbricato stesso;

3. per "volumi" si intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d'uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici.

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi che rientrano nella casistica sopra riportata (art. 167, c.4) presenta apposita domanda all'Autorità preposta alla gestione del vincolo (Regione) per il tramite del Comune di competenza- ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'Autorità competente si pronincia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta (180) giorni, previo parere vincolante della Sopraintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta (90) giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria, stabilita dall'Ente competente, è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria.

 

Normativa di riferimento