Import - Export
Certificazione Fitosanitaria all'esportazione
Il Servizio Fitosanitario Regionale, controlla che i vegetali e prodotti vegetali destinati all’esportazione verso i Paesi Terzi per cui è richiesta certificazione, siano esenti da organismi nocivi.
A seguito richiesta inoltrata dall’esportatore o da suo delegato, gli Ispettori effettuano ispezione ufficiale rilasciando un «certificato fitosanitario» all’esportazione.
Se i certificati fitosanitari non vengono utilizzati entro 14 giorni dalla data del rilascio, devono essere restituiti al Servizio fitosanitario Regionale che li ha emessi.
Eventuali dichiarazioni supplementari da apporre sui predetti certificati potranno essere rilasciate solo se la normativa del Paese terzo di destinazione lo richieda esplicitamente e previa produzione della stessa da parte dell’esportatore.
Richiesta certificazione all’esportazione
Modelli | Allegati | Riferimenti Normativi | Note |
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Richiesta certificazione all'esportazione | Fitotax (calcolo della tariffa fitosanitaria) |
D. Lgs. n° 214 del 19-09-2005 e smi Direttiva 2000/29/CE e successive modifiche |
Il rilascio dell’autorizzazione è soggetto a tariffa fitosanitaria secondo quanto previsto dall’Allegato XX del D. Lgs n.214/05 e smi |
Nulla Osta fitosanitario all'importazione
I vegetali ed i prodotti vegetali elencati nell’allegato V parte B e le granelle di cui all’allegato XXI del D. Lgs. 214/2005, provenienti da paesi terzi possono essere introdotti sul territorio doganale comunitario solo previa ispezione del Servizio Fitosanitario Regionale presso punti di ispezione frontaliere (PIF) ufficialmente riconosciuti dall’Unione Europea.
Per la Calabria i punti di entrata autorizzati sono:
- Punto di entrata aeroportuale operativo su chiamata:
- Lamezia Terme (Dogana Aerea);
- Punti di entrata portuali presidiati:
- Ufficio Fitosanitario Area Porto - Corigliano Calabro (Dogana Portuale);
- Ufficio Fitosanitario Area Porto - Gioia Tauro (Dogana Portuale);
- Ulteriori punti di entrata per il legname:
- Crotone (Dogana Portuale);
- Ulteriori punti di entrata per i vegetali prodotti vegetali e altre voci indicati nell’allegato XXI:
- Tutte le dogane concordate con il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana devono dare notifica preventiva all’Ufficio doganale del punto di entrata e al Servizio fitosanitario Regionale dell’arrivo delle spedizioni con un anticipo di almeno 48 ore, utilizzando il mod. A per i vegetali di cui sopra e il mod. B per tutti gli altri vegetali (non regolamentati).
Il Servizio Fitosanitario Reg. verificato che:
- i vegetali siano riportati nell’allegato V part.B o nell’allegato XXI;
- l’importatore sia in possesso di apposita autorizzazioni (se richiesta);
- i vegetali, prodotti vegetali o altre voci non riportati dai citati allegati (non regolamentati) provenienti da paesi terzi sono ritenuti a rischio di diffusione di organismi nocivi (detti vegetali e prodotti vegetali includono anche il legname che serve per la cassettatura, la compartimentazione o la confezione di materiale da imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura);
sottoporrà la spedizione a controllo fitosanitario.
Se la spedizione soddisfa i requisiti richiesti dal Titolo VIII del D.Lgs. sopra menzionato, il Servizio Fitosanitario ne autorizza l’introduzione nel territorio comunitario, rilasciando apposito nulla-osta all’importazione o al transito, da presentare all’autorità doganale competente .
Autorizzazione all'importazione
Modelli | Allegati | Riferimenti Normativi | Note |
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Richiesta di controllo fitosanitario | Fitotax (calcolo della tariffa fitosanitaria) | D. Lgs. n° 214 del 19-09-2005 Direttiva 2000/29/CE e successive modifiche |
Il rilascio dell’autorizzazione è soggetto a tariffa fitosanitaria secondo quanto previsto dall’Allegato XX del D. Lgs n.214/05 |
Nulla osta all’importazione di merce non regolamentata dal D.Lgs n.214/05 e smi
Modelli | Allegati | Riferimenti Normativi | Note |
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Notifica importazione vegetali e prodotti vegetali | Istruzioni e procedure | D. Lgs. n° 214 del 19-09-2005 Direttiva 2000/29/CE e successive modifiche |
Il nulla-osta non è soggetto a tariffa fitosanitaria |
I vegetali di cui sopra, fermo restando il divieto d’introduzione nella Comunità dei vegetali riportati nell’allegato III del D.Lgs 214/05 e sempre che non sussista il rischio d’introduzione e diffusione di organismi nocivi, se introdotti in piccole quantità e destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali, né commerciali, ne agricoli o consumati durante il trasporto, sono esonerati dal pagamento della tassa fitosanitaria e dall’obbligo di essere accompagnati da un certificato fitosanitario.
Importazione di materiale sementiero originario dei paesi terzi (Extra UE)
L’importazione dei prodotti sementieri delle specie di cui all’allegato 1 del D.M. 04 06 97 provenienti da Paesi Terzi deve essere autorizzata dal Servizio Fitosanitario del territorio dove ha sede la ditta importatrice.
L’importatore presenterà la richiesta di rilascio del nulla-osta d’importazione utilizzando il relativo modello, prodotto in quadruplice copia e compilato in ogni sua parte e accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
I controlli sementieri, nonché altri eventuali controlli fitosanitari, sono effettuati presso i punti di entrata riportati nell’allegato VIII del D.Lgs. n. 214/05 e smi.
Importazione di materiale sementiero originario dei paesi terzi
Modelli | Allegati | Riferimenti Normativi | Note |
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Istruzioni e procedure |
D. Lgs. n° 214 del 19-09-2005 e smi Legge 25-11-1971 n°1096 D.M. 04-06-1997 D.P.R. 1065/1973 |
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