Autorizzazioni alla Gestione dei Sedimenti Marini

Autorizzazioni alla Gestione dei Sedimenti Marini

 

Autorizzazioni ambientali all’immersione deliberata in mare, ripascimento strutturale, immersione in ambiente conterminato, movimentazione di sedimenti portuali e spostamento in aree immediatamente contigue, movimentazioni di sedimenti all’interno dei Siti di Interesse Nazionale (SIN art. 252 D.Lgs. n. 152/2006) da gestire al di fuori dei SIN, movimentazione di fondali marini derivante da attività di posa in mare di cavi e condotte sottomarine (D.M. 24/01/1996, Legge 31/07/2002 n. 17, D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, D.M. 15/07/2016 n. 173).

 

Cos'è l'autorizzazione alla gestione dei sedimenti

Con Decreto del Ministero dell’Ambiente n° 173/2016 (G.U. n. 208 06.09.2016 - Suppl. Ord. n. 40) è stato approvato il REGOLAMENTO che detta le modalità e i criteri tecnici per l’autorizzazione (di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) all’esecuzione dei seguenti interventi:

A. Escavo/dragaggio di sedimenti marini (fluviali) finalizzato a:
A.1 immersione deliberata in mare;
A.2 ripascimento strutturale;
A.3 immersione in ambiente conterminato;

B. Movimentazione di sedimenti portuali;

C. Movimentazione di sedimenti da aree portuali e marino costiere, poste interamente o in parte, all’interno di Siti di Interesse Nazionali (SIN art. 252 D.Lgs. n. 152/2016 e ss.mm.ii.), da gestire al di fuori dal SIN;

D. Movimentazione di fondali marini derivante da attività di posa in mare di cavi e condotte sottomarine.

A chi chiedere autorizzazione

L’Autorità Competete al rilascio dell’autorizzazione ambientale di cui all'art. 109 del D.Lgs .n. 152/06 e ss.mm.ii. è il Settore  “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Sviluppo Sostenibile” del Dipartimento regionale Ambiente e Territorio.
L’Autorità Competente al rilascio dell’autorizzazione ambientale è il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, se l’intervento ricade, anche parzialmente, nelle aree protette nazionali ed in caso di movimentazione di sedimenti posti, interamente o in parte, all’interno di SIN da riutilizzare all’interno del medesimo SIN.

Documentazione

L’istanza di autorizzazione per l’avvio degli interventi è costituita da apposita domanda che deve essere corredata dalla documentazione tecnica prevista nell’allegato al D.M. n. 173/2016, per il successivo invio all' indirizzo di p.e.c. [email protected]

Potranno essere richiesti i fac-simili della documentazione tecnica da allegare alla richiesta di autorizzazione direttamente all'indirizzo pec sopra indicato.

L’ISPRA (istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha messo a disposizione un software gratuito (Sediqualsoft) per la classificazione qualitativa dei sedimenti secondo i criteri di integrazione ponderata richiesti dall’allegato tecnico al DM 173/2016.
Il software è scaricabile dalla pagina di ISPRA Ambientale al seguente link https://sediqualsoft.isprambiente.it/login-109.php

Gli Enti Coinvolti

L'Autorità Competente regionale acquisiscr, ai fini del rilascio dell’autorizzazione ambientale, la seguente documentazione, da considerarsi non esaustiva, in relazione alle caratteristiche di progetto:

  • Concessione demaniale temporanea e parere, resi dal Comune territorialmente interessato;
  • Concessione demaniale temporanea e parere, resi dal Corpo delle Capitaneria di Porto – Guardia Costiera competente per territorio;
  • Parere reso dall’Autorità di Bacino Distretto Idrografico Appennino Meridionale (ai sensi del P.S.E.C. approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 4/2016 del 11/04/2016);
  • Parere reso dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia-Calabria (D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72);
  • Autorizzazione paesaggistica (ordinaria D.Lgs. n. 42/2004 art. 146 ovvero semplificata DPR 13/02/2017 n. 31 all. B lett. B.42) rilasciata da Province / Città Metropolitana di Reggio Calabria / Soprintendenze Archeologia, belle arti e Paesaggio;
  • Parere reso dal Dipartimento regionale Agricoltura e Risorse Agroalimentari ovvero, qualora istituita, dalla Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura, attestante la sostenibilità delle attività previste con riguardo alle risorse alieutiche e la loro compatibilità con la pesca e l’acquacoltura;
  • Parere reso da ARPACAL, in ordine a eventuale valutazione delle informazioni sulla caratterizzazione ambientale del materiale da movimentare e valutazione delle informazioni del monitoraggio ambientale programmato e presentato in termini di rispondenza a quanto statuito dall’allegato tecnico del D.M. n. 173/2016.

L'Autorità Competente può avvalersi di enti o istituti pubblici (ad es. ARPACAL) per la valutazione della documentazione tecnica allegata alla domanda.

Durata

Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione si conclude con l’emanazione del Decreto di autorizzazione ambientale rilasciato dall'Autorità Competente, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di avvio del procedimento per interventi di escavo/dragaggio per immersione deliberata in mare (A-A.1) ed entro 30 giorni negli altri casi.

Nel caso di richiesta di integrazioni, i termini del procedimento vengono interrotti sino al ricevimento dei suddetti approfondimenti.

L’autorizzazione ambientale è valida per 2 anni (estensibile fino al terzo anno) nel caso di area di escavo/dragaggio avente le seguenti caratteristiche:

  • area interna ad un porto anche parzialmente industriale, commerciale, di servizio passeggeri, pescherecci;
  • area portuale esterna all’imboccatura e/o passo di accesso al porto soggetto a ostruzione ricorrente o accidentale per un volume annuo complessivo di materiale ≥ 40.000 m3;
  • area esterna al sistema litoraneo marino (depositi marini off-shore, alvei fluviali, entroterra costiero).

L’autorizzazione ambientale è valida per 3 anni (estensibile fino al quinto anno) nel caso di area di escavo/dragaggio avente le seguenti caratteristiche:

  • area di foce fluviale non portuale;
  • area costiera non portuale;
  • area interna ad un porto esclusivamente turistico;
  • area portuale esterna all’imboccatura e/o passo di accesso al porto soggetto a ostruzione ricorrente o accidentale per un volume complessivo < 40000 m3.