Politiche e Violenza di Genere

Politiche e Violenza di Genere

 

Le Pari Opportunità sono un principio giuridicamente vincolante che trova piena legittimazione a seguito della sottoscrizione da parte degli Stati membri dell’Unione Europea della cosiddetta Convenzione di Istanbul. Un principio generale per cui è vietato discriminare in base a determinate caratteristiche dell’individuo, che, a seguito della modifica dell’art. 13 del Trattato di Amsterdam, sono il genere, la razza o l'origine etnica, la religione le credenze, l’handicap, l'età o l'orientamento sessuale. Trova applicazione in tutti i campi, soprattutto in quello della vita economica, sociale, culturale e familiare. Principio che, accanto a quello di parità di trattamento, è finalizzato all'uguaglianza sostanziale tra uomo e donna nel lavoro e in generale nell'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in piena attuazione dell'art. 3 della Costituzione. Il principio può trovare applicazione grazie a strumenti di legge e azioni positive atti a evitare qualsiasi forma di discriminazione sostanziale nei confronti di un soggetto o di una pluralità di soggetti.

 

Gli Organismi

Istituzione del Dipartimento per le Pari Opportunità

Nel 1996 viene istituito l'Ufficio del Ministro per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il 12 luglio 1997, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono fissate le funzioni del Ministro. Il Dipartimento per le pari opportunità viene istituito con il D.P.C.M. n. 405 del 28 ottobre 1997, modificato con il D.M. del 30 novembre 2000, il D.M. del 30 settembre 2004, D.P.C.M del primo marzo 2011 e D.M. del 4 dicembre 2012.

Commissione Regionale per le Pari Opportunità (Legge Regionale 26 gennaio 1987, n. 4 Istituzione della commissione per l’uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna). Organismo autonomo di tutela e garanzia istituito presso il Consiglio regionale che determina l'attuazione dell'uguaglianza tra i generi e rimuove gli ostacoli che costituiscono per le donne fattori di discriminazione diretta e indiretta; favorisce il raccordo tra la realtà e le esperienze femminili della regione e le donne elette nelle istituzioni. Ha funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi della Regione, funzioni di controllo e monitoraggio sulle politiche regionali per l'applicazione dei principi di non discriminazione e di pari opportunità fra donne e uomini, funzioni di verifica sull'applicazione dell'art. 117, comma settimo, della Costituzione.

Consigliera Regionale di Parità istituita con la legge 863/84, le cui funzioni sono state ulteriormente definite dalla legge 125/91 e dal d.lgs. 196/00, nonché riviste per effetto del Codice delle pari opportunità - promuove e controlla l'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione tra uomini e donne, nel lavoro. La figura della Consigliera è istituita a livello nazionale, presso il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e a livello regionale e provinciale rispettivamente presso le Regioni e le Province. Nell'esercizio delle proprie funzioni la Consigliera di Parità è un pubblico ufficiale e la peculiarità della figura consiste in una doppia funzione istituzionale: di vigilanza contro le discriminazioni di genere e di promozione di parità e pari opportunità. Nel 2016, presso la Sala Giuditta Levato del Consiglio regionale della Calabria, il Presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 4/87 ha insediato la Commissione regionale per l'uguaglianza dei diritti e le pari opportunità fra uomo e donna, nominata con decreto presidenziale n. 16 del 14 ottobre 2016.

 

Normativa Nazionale

Legge 15 febbraio 1996, n. 66 "Norme contro la violenza sessuale" (cp artt.609bis-octies);
Direttiva Presidente del Consiglio "Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini", G.U. 21 maggio 1997;
Legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù";
Legge 5 aprile 2001, n. 154 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari";
Legge 9 gennaio 2006, n. 7, “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 “Testo unico in materia di spese di giustizia”;
Codice penale: art. 583-bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili);
Legge 23 aprile 2009, n. 38, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori;
Legge 27 giugno 2013, n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011
La c.d. legge sul femminicidio (d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in Legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di contrasto alla violenza di genere);
Art. 14, comma 6, della Legge 7 agosto 2015, n. 124 che inserisce il comma 1-ter dopo il comma 1-bis dell’articolo 30 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Art. 1, comma 16, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Art. 24, del D. lgs. 15 giugno 2015, n. 80 “Congedo per le donne vittime di violenza di genere”;
D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212;
DDL 2719, “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”;

 

Normativa Regionale

Legge Regionale 26 gennaio 1987, n. 4 "Istituzione della commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna";
Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 22 “Istituzione Progetto Donna”;
Legge Regionale n. 13 del 29/07/2003, modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 4 del 26/01/1987;
Legge Regionale n. 20 del 21/08/2007 recante “Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà";
Legge Regionale n. 38 del 23/11/2016 "Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere";
D.G.R. n. 359/2016 e s.m.i. con la quale è stato istituito il “Tavolo di Lavoro regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza sulle donne, ex Legge n.119/2013 e Legge regionale n. 20/2007, avente funzioni consultive e di programmazione;
D.D.G. n. 3690 del 05/04/2017 “Interventi in materia di contrasto alla violenza sulle donne art.14, c.1, DPCM 27/11/2014 – art. 5bis, c.6, L.119/2013 – L.R.20/2007”.

 

Programmazione Regionale Fondi

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