Vigilanza Edilizia
Cosa fa la Regione
I comuni sono gli enti competenti ad esercitare sul loro territorio le funzioni di vigilanza urbanistico/edilizia, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001. Può, però, verificarsi che l’ente comunale ometta di prendere i necessari provvedimenti per ripristinare, a difesa del pubblico interesse, lo stato dei luoghi a seguito di interventi edilizi totalmente abusivi o difformi dal permesso di costruire rilasciato. In tal caso, la legge urbanistica regionale n. 19 del 2002, art. 67 comma2, prevede l’intervento in via sostitutiva della Regione Calabria attribuendo all’ente regionale l’esercizio di poteri da esercitarsi in seguito all’accertata inerzia degli enti preposti e secondo le modalità di esecuzione di cui al comma 1bis dell’art. 61 della legge medesima ed all’art. 2 del Regolamento regionale approvato con D.G.R. n. 185 del 05/05/17.
La Regione provvede, inoltre, ad archiviare digitalmente le comunicazioni relative agli abusi commessi, trasmesse mensilmente dai segretari comunali (ai sensi dell’art.31, comma 7, del D.P.R.380/01), nonché le segnalazioni inviate da parte di soggetti privati, creando in tal modo una banca dati di monitoraggio del fenomeno a livello regionale e realizzando, a regime, uno strumento gestionale direttamente implementato dagli enti comunali e idoneo alla tempestiva attivazione dei poteri sostitutivi regionali.
Notizie su SISMI.CA, Nuova Piattaforma informatica in vigore dal 1° gennaio 2017, introdotta dalla Legge Regionale n. 37 del 28 dicembre 2015 (pubblicata sul burc n. 96 del 31 dicembre 2015) e dal successivo Regolamento Regionale 29/11/2016 n. 15 (Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 14/11/2016 - D.G.R n. 457/2016 - pubblicato sul BURC Parte I - n. 117 del 30 novembre 2016)
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