Fondo sulla morosità incolpevole
Aggiornamento
A seguito dei quesiti posti dai comuni interessati al fondo di che trattasi, si rimette il seguente aggiornamento alla pubblicazione del 11/10/2021:
- Normativa: l’art. 6 comma 5, del Decreto Legge n. 102 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28/10/2013, n. 124 ha istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli dei Comuni ad Alta Tensione Abitativa (ATA) inseriti nella delibera CIPE n. 87/2003 – I criteri, delle procedure e delle modalità di accesso ai contributi al fondo sono sati definiti con Decreto del 14/05/2014 del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e revisionati con Decreto del 30 marzo 2016 emanato degli stessi ministeri;
- Comuni ad alta densità abitativa: Acri, Cassano allo Jonio, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Montalto Uffugo, Palmi, Reggio Calabria, Rende, Corigliano Rossano, San Giovanni in Fiore e Vibo Valentia (Delibera CIPE n. 87/2003).
- Annualità di riferimento: si considerano significativi Bandi (o altre procedure amministrative) avviati dai Comuni il cui termine di presentazione delle domande ricade nell’anno di riferimento.
- Intimazione di sfratto per morosità: l’intimazione di sfratto per morosità non necessariamente deve riferirsi all’anno di riferimento ma può essere riferita anche all’anno precedente sempre che l’istante non abbia già fruito di contributi di cui al fondo, alla data della domanda e le condizioni dell’istante non siano mutate (ad esempio la capacità reddituale rispetto all’anno precedente si sia incrementata), lo sfratto non sia diventato esecutivo o la morosità sia stata totalmente sanata;
- Consistente riduzione della capacità reddituale: può essere considerata consistente una riduzione della capacità reddituale del nucleo famigliare che sia almeno pari o superiore al 30%.
- Deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione (art. 5 comma 1.c DM 30/03/2016): è considerato congruo un deposito cauzionale, per stipulare un nuovo contratto di locazione, pari a 3 mensilità.
- Cumulabilità con altri contributi: i contributi di cui al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli non sono cumulabili con altri contributi percepiti a qualsiasi titolo per il sostegno alla locazione.
- Termini di presentazione delle richieste alla regione: il 31 Marzo di ogni anno successivo a quello di riferimento sarà considerato il termine ultimo (perentorio) per avanzare le richieste per l’anno precedente.
- Modalità di richiesta: le richieste di accesso al fondo dovranno essere avanzate, esclusivamente a mezzo p.e.c.: [email protected], con determinazione del Responsabile del competente Settore. Dette richieste devono riportare in allegato la scheda riepilogativa (in formato .pdf/A timbrato e firmato dal responsabile oltre che in formato libero .xls), all’uopo già predisposta da questo Settore e riportate in calce, che richiamano tutti i requisiti oggettivi e soggettivi degli istanti.
- Rendicontazione: il Comune provvederà ad inviare a questo Settore, entro il termine di 30 giorni a far data dalla liquidazione delle somme trasferite da questa regione, con apposita determinazione del Responsabile del competente Settore, la rendicontazione giustificativa dell’utilizzo delle somme accreditate, indicando il numero dei mandati di pagamento, l’importo di eventuali economie, la tipologia dei beneficiari (art. 5 c. 1 D.M. 30/03/2016), le caratteristiche sociali dei beneficiari (art. 3 c. 3 D.M. 30/03/2016) e graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica (art. 6 D.M. 30/03/2016). A tale scopo può essere allegata anche la stessa scheda richiamata al precedente punto. Il Responsabile del competente Settore potrà specificare, nella determinazione che approva il rendiconto, che i residui accertati saranno accantonati dal comune e compensarti nella richiesta che sarà avanzata nell’anno successivo/i.
- Mancata Rendicontazione: la mancata rendicontazione dell’anno precedente determinerà il mancato accoglimento delle richieste avanzate nell’anno successivo. Trascorso inutilmente il termine perentorio di 60 gg. dal sollecito a rendicontare da parte di questo Settore, sarà inteso come mancata erogazione dei contributi di che trattasi agli aventi titolo (residuo).
- Disposizioni conclusive e avvertenze. Per quanto non espressamente previsto nella presente comunicazione, si rimanda a quanto stabilito dal DM 30/03/2016. Qualora non vengano stanziati fondi statali e questa Regione non sia in grado di sopperire con eventuali residui e/o fondi propri, si rende noto che non verrà̀ erogato alcun contributo in merito. I richiedenti, pertanto, non potranno far valere nei confronti di questa Regione alcun diritto di corresponsione di somme.
Allegati