A.B.A. Legge 13 - 89
Contributi per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche negli Edifici Privati
La Legge n. 13 del 1989 da la possibilità di richiedere contributi per l' eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. L'installazione dei prodotti volti all'abbattimento delle barriere architettoniche consente di accedere a tali benefici.
Hanno diritto a presentare la domanda di contributo:
- i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all'assistenza di persone con disabilità.
- La domanda deve essere presentata al sindaco del comune in cui è sito l'immobile, in bollo, entro il 1° Marzo di ogni anno, dal disabile (o da chi ne esercita la tutela o la potestà) per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere volte a rimuove gli ostacoli alla sua mobilità.
- Il Comune entro e non oltre il 31 Marzo, deve trasmettere copie delle domande, complete degli allegati al seguente indirizzo: Regione Calabria - Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" - via Europa - Cittadella Regionale - Località Germaneto - 88100 CATANZARO
- Purché l'intervento riguardi un immobile costruito prima del 11/8/1989.
Alla domanda di concessione del contributo è necessario allegare:
- l'istanza contenere la descrizione anche sommaria delle opere e della spesa prevista;
- il certificato medico (che può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico), in carta semplice, attestante l'handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che l'handicap consiste in una menomazione o limitazione funzionale permanente;
- l'autocertificazione in cui specificare l'ubicazione dell' immobile dove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire (via, numero civico ed eventualmente l' interno). Devono inoltre essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o all' assenza di segnalazioni; la dichiarazione in cui specificare che gli interventi per cui si richiede il contributo non sono già stati realizzati o né sono in corso di esecuzione.
Il disabile deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell' immobile su cui si intende intervenire. Non si ha diritto ai contributi se l' immobile è dimora solo saltuaria o stagionale o precaria; si perde diritto al contributo se dopo aver presentato l' istanza o dopo aver effettuato i lavori si cambia dimora o la persona disabile muore.
Dopo aver presentato la domanda gli interessati possono realizzare le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, correndo il rischio della eventuale mancata concessione di contributo.
L' entità del contributo viene determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate.
Se le spese sono inferiori al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo importo.
Se le spese sono superiori, il contributo sarà calcolato sul preventivo presentato. Il contributo massimo erogabile è pari a € 7.101,28.
L'entità del contributo è così fissata:
- per costi fino a € 2.582,28 il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
- per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es.: per una spesa di € 7.746,85 contributo è pari € 2.582,28 più il 25% di € 5.164,57, cioè è di € 3.873,43);
- per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 il contributo è aumentato di un ulteriore 5% (es.: per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 10.329,14, pari a € 2.582,28, più il 5% di € 28.405,13 pari a € 1.420,26, per un totale di € 6.584,82);
- se la spesa supera € 51.645,69, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa e, cioè, € 7.101,28.