Tale sezione è dedicata agli Aiuti di Stato nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione e informazione stabiliti dall’art_9 del Regolamento (UE) 7022014.
Per Aiuto di Stato si intende il finanziamento pubblico ad imprese o produzioni, in grado di incidere sugli scambi interni e di falsare o minacciare di falsare la concorrenza.
E’ il Dipartimento delle politiche europee a curare il coordinamento tra tutte le amministrazioni centrali e regionali per assicurare il rispetto delle norme europee.
Nell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono indicati i presupposti che devono essere presenti affinché l'intervento costituisca un Aiuto di Stato secondo quanto dettato dal diritto dell'Unione europea.
Le quattro condizioni che devono essere tutte presenti in un provvedimento agevolativo sono le seguenti:
• origine statale dell’aiuto (aiuto concesso dallo Stato mediante risorse pubbliche);
• esistenza di un vantaggio a favore di talune imprese o produzioni;
• esistenza di un impatto sulla concorrenza;
• idoneità ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri
Gli Aiuti di Stato devono essere preventivamente autorizzati dalla Commissione Europea e disciplinati dagli “Orientamenti”, pertanto sottoposti al controllo della Commissione e li concede solo quando rientrano in una delle deroghe previste dal trattato.
Decreto n.11980 del 30/10/2017 Aiuti in esenzione