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Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18

Lavori Pubblici - Catanzaro, 02/04/2020

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 Con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”), è stata disposta, tra l'altro, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, che trovano applicazione anche nelle materie di competenza di questo Settore, secondo quanto di seguito specificato.

 

A . Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o avviati dopo questa data, fino al 15 aprile 2020.

Il comma 1 dell'art. 103, del Decreto Legge n. 18/2020 dispone che, “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”.

Pertanto, per effetto di questa sospensione, non si deve computare nel calcolo dei termini:

- il periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, per i procedimenti iniziati in data antecedente al 23 febbraio 2020;

- il periodo che va dalla data di inizio del procedimento al 15 aprile 2020, per i procedimenti avviati dopo il 23 febbraio 2020.
Data l'ampiezza delle espressioni utilizzate nel citato decreto legge, si deve ritenere che detta sospensione si applichi a tutti i termini relativi a ogni procedimento amministrativo, che sia pendente alla data del 23 febbraio 2020 o iniziato successivamente a tale data, fatti salvi i casi richiamati dai successivi commi 3, 4, 5 e 6 della medesima disposizione.

 B. Sospensione dei termini per le ipotesi di silenzio assenso, silenzio rifiuto e per ogni altra ipotesi di silenzio significativo della pubblica amministrazione 

Il terzo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 103 evidenzia che la sospensione dei termini descritti alla suindicata lettera A comporta anche la proroga o differimento, per il tempo corrispondente, dei “termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”, cioè delle ipotesi di silenzio assenso, silenzio rifiuto, silenzio rigetto etc. previste dalla leggi statali e regionali vigenti.

Pertanto, non si computano nel calcolo dei termini per la formazione del silenzio significativo:

- il periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, per i procedimenti iniziati in data antecedente al 23 febbraio 2020;
- il periodo che va dalla data di inizio del procedimento al 15 aprile 2020, per i procedimenti avviati dopo il 23 febbraio 2020.

C. Sollecito alle amministrazioni pubbliche ad assumere misure organizzative che consentano la celere conclusione dei procedimenti amministrativi 

Il medesimo comma 1 dell'art. 103, al secondo periodo, sollecita comunque le pubbliche amministrazioni ad adottare “ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”.

Questo Settore, in linea con la citata previsione, ha adottato misure organizzative finalizzate a salvaguardare i principi di efficienza, efficacia e ragionevole durata dei procedimenti amministrativi, con particolare riguardo a quelli che presentano carattere d'urgenza, anche a tutela dei diritti degli interessati. 

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aggiornato il 02 aprile 2020 alle 17:19
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