COSA È L’ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, disciplinato dalla Legge n.241/1990, dal D.P.R. n. 184/2006 e dalla L.R. n. 19/2001 prevede il diritto, da parte degli interessati di prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi. Per “documento amministrativo”, si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
CHI PUÒ RICHIEDERE L’ACCESSO AGLI ATTI
Possono presentare istanza di accesso agli atti, tutti i soggetti, ivi comprese società e associazioni, nonché i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, collegato al documento amministrativo di cui si chiede l’accesso.
COME SI RICHIEDE L’ACCESSO AGLI ATTI
La richiesta di accesso agli atti formati o detenuti dal Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali dovrà essere presentata per iscritto, tramite la compilazione e l’invio dell’apposito modulo di richiesta, firmata ed accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità del richiedente. La richiesta in parola potrà essere trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo [email protected], o presentata a mano dal richiedente, ovvero inviata per posta al seguente indirizzo: Regione Calabria Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali - Settore “Affari Generali, Giuridici ed Economici” Cittadella Regionale - Località Germaneto 88100 - CATANZARO
COME SI ESERCITA IL DIRITTO DI ACCESSO
L’esame dei documenti richiesti potrà essere effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, della quale dovranno essere specificate nella richiesta le generalità e dovrà essere unita copia di documento di identificazione in corso di validità. L’esito della richiesta di accesso verrà comunicato all’interessato entro 30 giorni dalla data della richiesta con lettera, con indicazione dell’Ufficio e degli orari in cui il richiedente potrà esaminare i documenti richiesti. L’interessato può chiedere copia della documentazione. Se la richiesta risulta irregolare o incompleta, sarà data comunicazione al richiedente con lettera; in tal caso, il termine di 30 giorni per l’ammissione ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.
DINIEGO, DIFFERIMENTO O LIMITAZIONE DELL’ACCESSO
Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, tranne alcune eccezioni previste dalla legge 241/90 all’art. 24 e dal D.P.R. n. 184/2006 agli artt. 9 e 10, per cui può essere:
Il diritto di accesso è escluso, per esempio, nei seguenti casi:
COSTI DELL’ACCESSO
L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie è invece subordinato al preventivo rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione, per come previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale 2 aprile 2019, n. 117: “Determinazione tariffe per il rilascio di copie di documenti amministrativi”, di seguito indicati:
- tariffa fissa di € 1,30 per diritti di ricerca;
- € 0,10 a facciata, per la riproduzione fotostatica carta formato A4;
- € 0,20 a facciata, per la riproduzione fotostatica carta formato A3.
MODALITÀ DI PAGAMENTO PER L’ESTRAZIONE DELLE COPIE
Il pagamento avviene con la seguente modalità: Versamento su C/C POSTALE N. 11047883 intestato a: “REGIONE CALABRIA - ENTRATE DIVERSE”,causale obbligatoria : “RIMBORSO ACCESSO - ART. 47, L.R. 19/2001”.
ACCESSO CIVICO
L’accesso civico, disciplinato dall’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, trova riferimento nell'obbligo, in capo alle Pubbliche Amministrazioni, di pubblicare i documenti, prevedendo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi di omessa o parziale pubblicazione. La richiesta di accesso civico non deve essere motivata, ha carattere di gratuità ed è diretta al responsabile della trasparenza dell’amministrazione, di solito coincidente, come in Regione Calabria con il Responsabile per la prevenzione della Corruzione. Il procedimento si deve concludere entro 30 giorni mediante pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dato o informazione richiesta con contestuale comunicazione al richiedente.
ACCESSO CIVICO E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
A differenza del diritto di accesso ai documenti amministrativi, funzionale alla tutela di posizioni individuali, il che restringe la legittimazione a soggetti portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, legato ad uno specifico documento, l’accesso civico si estrinseca nell’acquisizione di documenti, dati e informazioni per cui preesiste un obbligo normativo di pubblicazione, in virtù di una pretesa azionabile, riconosciuta a chiunque ne faccia richiesta, nell’ambito di un controllo diffuso sull’operato dell’amministrazione.
COME SI ESERCITA L’ACCESSO CIVICO
Si rinvia alla pagina dedicata del sito istituzionale, raggiungibile dal seguente link https://trasparenza.regione.calabria.it .
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (artt.16-59-60) – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 – Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 – Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 – Disciplina dell’imposta di bollo.
Deliberazione di Giunta regionale n. 117 del 2 aprile 2019 – “Determinazione tariffe per il rilascio di copie di documenti amministrativi”.