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Faq n. 1

Presidenza

Si richiede, non essendo menzionate nelle due recenti pubblicazioni, se sono applicabili le leggi approvate e nello specifico:

  1)   DL 5 marzo 2021, n. 25 convertito con L 3 maggio 2021 n 58 art. 2, comma 1:

“Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature e' ridotto a un terzo”.

 

O si applica esclusivamente la riduzione di legge al 50% del numero minimo di sottoscrizioni per anticipo elezioni di oltre 120 giorni dalla scadenza naturale?

 

2 )  DL n. 77 del 31 maggio 2021, art. 38-bis, comma 2, convertito con LEGGE 29 luglio 2021, n. 108 (decreto semplificazioni:

“2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)   all'articolo 28, sesto comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:

«Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea»;”

 

Dalle Istruzioni Ministeriali pubb_01_amministrative_ed_2021 (punto 1.8 pagina 60 e punto 1.8.3 pagine 62 e 63) in particolare:

-          “…………..L’articolo 38-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, ha stabilito che il contrassegno di lista deve essere depositato:

•a mano su supporto digitale

oppure

•in tre esemplari in forma cartacea…………”;

 

“……………………………..Nel caso in cui il contrassegno venga presentato su supporto digitale, il partito o gruppo politico potrà depositarlo su supporto fisico, ad esempio CD, DVD, pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato -          PDF, anche in unico esemplare, purché circoscritto da un cerchio……………………………”.

      1) L'art. 2 comma 1 del D.L. 5 marzo 2021, n. 25, così come convertito in legge, limita espressamente la riduzione ad un terzo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste e delle candidature alle sole elezioni comunali e circoscrizionali del 2021, senza fare alcun riferimento alle elezioni regionali. Ne consegue che, alle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021, per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria e del Presidente della Giunta Regionale della Calabria, si applica unicamente l'art. 1 comma 3 sesto periodo della l. 23 febbraio 1995, n. 43 , attesa la prematura scomparsa del Presidente in carica, che ha anticipato la scadenza della legislatura in corso di oltre 120 giorni rispetto alla naturale durata. Ad ogni modo sul punto, si rimanda al paragrafo n. 4 lett. A) nota n. 2 della nuova Pubblicazione n. 3 presente sul sito istituzionale della Regione Calabria, alla sezione "Elezioni 2021".
2) L'art. 38 bis, comma 2, DL 77/2021, non ha apportato alcuna variazione o deroga all'art. 9, co. 8, n. 4) della l. n.108/1968 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale. (ELEZIONI DIRETTE CONSIGLI REGIONALI)Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale. (ELEZIONI DIRETTE CONSIGLI REGIONALI)" a mente del quale "con la lista dei candidati si deve presentare.......4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare", che rimane dunque la norma speciale vigente da applicare in caso di competizioni elettorali regionali per le Regioni a Statuto Ordinario Si segnala, inoltre, che le istruzioni Ministeriali indicate nella richiesta di chiarimenti sono unicamente riferibili alle elezioni dirette del Sindaco e del Consiglio Comunale.
Ad ogni modo sul punto si rimanda al paragrafo n. 8 della nuova Pubblicazione n. 3 presente sul sito istituzionale della Regione Calabria, alla sezione "Elezioni 2021".

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aggiornato il 01 settembre 2021 alle 15:58
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