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REGIONE CALABRIA

Dipartimento n. 4 - Bilancio e Patrimonio

Settore n. 3 - Tributi e Contenzioso

Depenalizzazioni e Sanzioni Amministrative

Entrate Regionali


CONDONO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE


Legge regionale 12 giugno 2009, n. 19


Cos'è e in che cosa consiste

IL condono delle tasse automobilistiche consiste nel pagamento di tasse automobilistiche non versate o versate in ritardo.

L'art. 37 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (finanziaria regionale 2009), detta norme per pervenire al condono delle Tasse Automobilistiche non versate dai contribuenti titolari di autoveicoli, ovvero versate solo in parte, e relative agli anni 2005-2006-2007-2008, sempre ché nei loro riguardi non sia intervenuto atto di accertamento per il mancato o tardivo pagamento (ipotesi ricorrente sono per gli anni 2005 e 2006).

Ricorrendo al condono il contribuente, che non si trova in regola con il pagamento delle tasse automobilistiche, ovvero che li abbia pagato in ritardo rispetto alla scadenza, può mettersi in regola, evitando in tal modo: l'avvio di atti di accertamento; la emissione del ruolo e di cartelle esattoriali per la riscossione coatta (tramite Equitalia S.p.A.), il fermo amministrativo di beni mobili, ed infine, la perdita di beni proprietà per effetto di azioni di pignoramento e vendita giudiziale.


Chi può beneficiare

Per meglio comprendere il dettato normativo e facilitare il compito, di quanti intendono ricorrere al beneficio di legge, si riportano di seguito le specifiche dei casi previste dal citato art. 37, per i quali è possibile pervenire al condono:

  • A) - Posizioni ancora pendenti, degli anni 2005-2006-2007-2008, per le quali non siano iniziate le procedure di accertamento per l'anno che si vuole condonare e che rispettano le seguenti condizioni utilizzano il comma 2:

    • versamenti non effettuati (mancato versamento): si paga la tassa maggiorata con una sanzione del 10% calcolato sulla tassa dovuta;

    • versamenti effettuati in difetto (ridotto versamento, cioè si è pagato meno del dovuto; nella legge è indicata come 'maggiore tassa'): si paga la differenza non pagata più il 10% calcolato sulla differenza stessa;


  • B) - Posizioni degli anni 2005-2006-2007-2008, anche in presenza di procedure di accertamento, che rispettano le seguenti condizioni utilizzano il comma 3:

    • Versamenti effettuati tardivamente (ritardato versamento purché avvenuto in data anteriore alla notifica dell'accertamento): si paga una sanzione del 10% della tassa tardivamente pagata più gli interessi legali calcolati per il periodo di ritardo e sull'importo tardivamente pagato;


  • C) - Posizioni degli anni 2005-2006-2007-2008, anche in presenza di procedure di accertamento, che rispettano le seguenti condizioni utilizzano contestualmente i comma 2 e 3:

    • Versamenti effettuati in difetto (ridotto versamento) e tardivamente (ritardato versamento purché avvenuto in data anteriore alla notifica dell'accertamento):

    • si applica il comma 2 per la parte in difetto ed il comma 3 per la parte in ritardo. In entrambi i casi continuano a valere sanzioni ed interessi precedentemente citati. Nel caso di presenza di accertamento per l'anno che si vuole condonare, potrà essere utilizzato solo il comma 3 e quindi si potrà condonare solo il ritardato versamento e non il ridotto.

    La seguente tabella Logo Adobe pdf reader riassume i casi di calcolo previsti dalla normativa:


    Come adempiere

    Chi intende condonare il mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle tasse automobilistiche può ricorrere agli sportelli degli Automobile Club di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, alle delegazioni ACI ed agli ACI Point presenti sul territorio calabrese ed abilitati alla gestione del relativo servizio.

    Presso questi sportelli è fornita anche la necessaria assistenza per la predisposizione, sottoscrizione e acquisizione della modulo domanda di condono per conto della Regione Calabria, nonché per effettuare il pagamento di quanto dovuto.

    L'assistenza per la verifica della posizione debitoria, la determinazione del dovuto e per la compilazione del modulo domanda di condono, è assicurata dagli sportelli dei Servizi Tributari della Regione Calabria siti: in via G. Da Fiore, 86 di Catanzaro (per gli utenti delle province di Catanzaro e Crotone); in piazza Europa, 9 di Cosenza (per gli utenti della provincia di Cosenza); in via Santa Caterina d'Alessandria, 10 di Reggio Calabria (per gli utenti delle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia), i quali ricevono nelle giornate di lunedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

    Inoltre, definito l'entità dell'importo dovuto in applicazione della normativa, è possibile effettuare il pagamento presso gli Uffici Postali, mediante versamento sul bollettino di c/c/p n. 97815740 intestato a: REGIONE CALABRIA - SERVIZIO TESORERIA - CONDONO TASSE AUTO, e specificando la causale. In questo caso è necessario completare l'iter compilando in ogni sua parte e sottoscrivendo il modulo domanda di condonoLogo Adobe pdf reader da inviare all'indirizzo del competente Servizio Tributi della regione Calabria competente per territorio, unitamente dalla ricevuta originale del versamento ed a fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dell'interessato.



Catanzaro 2 novembre 2009



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Progetto grafico, realizzazione e manutenzione a cura del   Dipartimento Bilancio e Patrimonio.