L'ORDINAMENTO DEL BILANCIO DELLA REGIONE CALABRIA
Gli strumenti di programmazione economico - finanziaria adottati dalla Regione Calabria sono:
il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (D.P.E.F.) che è un atto di indirizzo programmatico, economico e finanziario, dell'attività di governo della Regione con proiezione triennale
la Legge Finanziaria che contiene norme volte alla realizzazione di effetti finanziari e che viene approvata per ogni esercizio finanziario che coincide con l'anno solare;
il Bilancio pluriennale, anch'esso approvato annualmente assieme al Bilancio di previsione annuale,costituisce allegato al bilancio annuale ed è elaborato in termini di competenza;
il Bilancio di previsione annuale, formulato con riferimento all'anno finanziario che coincide con l'anno solare, si compone degli stati di previsione, rispettivamente per le entrate e per le spese, e del quadro generale riassuntivo.
Il Bilancio annuale di previsione è l'atto fondamentale amministrativo, contabile e politico mediante il quale la Regione programma la propria attività finanziaria che contiene le previsioni di entrata e di spesa relative all'esercizio cui il bilancio si riferisce.
Nel bilancio di previsione annuale le entrate sono classificate in sei Titoli secondo la provenienza, in categorie, secondo la natura dei cespiti e in Unità Previsionali di Base (U.P.B.), secondo aree omogenee di attività.
L'ordine e la denominazione e delle U.P.B. sono approvati annualmente dalla legge di bilancio.
La parte spesa à classificata in aree di intervento, in livelli programmatici di intervento, funzioni obiettivo, Unità Previsionali di Base.
L'ordine e la denominazione delle categorie, delle aree di intervento, dei livelli programmatici di intervento e delle funzioni obiettivo e delle U.P.B. sono approvati annualmente con la legge di bilancio.
Il Bilancio è tradizionalmente suddiviso tra "parte corrente" e "parte straordinaria" ognuna delle quali ha proprie fonti di finanziamento (entrate) e di utilizzo (spesa).
Le entrate e le spese correnti individuano le risorse ordinarie, ripetitive ( ad esempio i tributi)
generalmente utilizzate per la quotidiana gestione dei servizi e della macchina regionale. Le entrate e le spese
straordinarie individuano le risorse non ricorrenti che vengono utilizzate per incrementare o migliorare il
patrimonio della regione. Le Unità Previsionali di Base sono ordinate in capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della gestione e della rendicontazione.
Compete alla Giunta regionale presentare al Consiglio regionale le proposte di legge finanziaria, di
bilancio di previsione annuale e pluriennale.
L'approvazione compete al Consiglio regionale che disciplina la sessione di bilancio, nonché le modalità di esame discussione e votazione nell'ambito del proprio regolamento interno.
Una volta approvato il bilancio da parte del Consiglio regionale, la Giunta provvede alla definitiva
ripartizione delle U.P.B. in capitoli ed all'attribuzione degli stessi e delle relative risorse finanziarie ai dirigenti
titolari dei centri di responsabilità amministrative cui compete la gestione delle risorse assegnate.
Il bilancio pluriennale, da aggiornare ogni anno, è elaborato con riferimento alla programmazione regionale ed ha una durata minima di tre anni finanziari ed una durata massima di cinque anni finanziari.
Rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo
considerato, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale, regionale e comunitaria.
E' formulato tenendo conto delle obbligazioni già assunte dalla Regione in esercizi precedenti i cui effetti abbiano una ricaduta negli esercizi compresi nel bilancio stesso.
I principi fondamentali e le norme di coordinamento di bilancio e contabilità delle regioni sono contenuti nel Decreto Legislativo 28 marzo 2000, n.76.
La Regione Calabria ha disciplinato il proprio ordinamento del bilancio e della contabilità con la Legge Regionale del 4 febbraio 2002 n.8.
La Regione approva ogni anno la legge finanziaria la quale contiene norme volte alla realizzazione di effetti finanziari a valere sul periodo di riferimento del bilancio di previsione annuale e pluriennale.
Oltre alla legge finanziaria possono essere approvate leggi collegate recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale e contenenti disposizioni non prevedibili nella legge finanziaria.
Ove la legge di bilancio non sia approvata entro l'esercizio precedente, con apposita legge può autorizzarsi l'esercizio provvisorio che non potrà protrarsi oltre i tre mesi. La legge di esercizio provvisorio autorizza la gestione delle entrate e delle spese sulla base del progetto di bilancio presentato dalla Giunta regionale e può introdurre limitazioni alle spese discrezionali.
Le variazioni al bilancio sono disposte con legge regionale, fatti salvi i casi diversamente stabiliti dalla legge.